“Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino”.
TamTam Libri: Lotta per la libertà di Giorgio Giannini
Il diritto di resistenza è sostanzialmente (ed implicitamente) accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’art. 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.
La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso lo Stato-apparato (la Pubblica Amministrazione), la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare.
Pertanto, quando lo Stato non esprime una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo ( e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità ( ad esempio difendere le Istituzioni democratiche).
In pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con le elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con le elezioni), i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità possono, anzi devono, attivarsi (appunto con la resistenza) per ripristinare la legalità violata.
Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato. Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dell’Ordinamento Costituzionale, anche se non è espressamente stabilita.
Inoltre, il dovere di fedeltà alla Costituzione, sancito dall’art.54, comporta il dovere di non obbedire alle leggi che sono in contrasto con essa.
Pertanto, quando si compiono, da parte di qualunque Organo Costituzionale, anche il Governo o il Parlamento, atti di eversione dell’ordine costituzionale, c’è non il diritto, ma il dovere di resistenza ( individuale o collettiva ed anche “attiva”, purchè attuata in modo nonviolento per non ledere i diritti fondamentali di altri individui), al fine di salvaguardare le Istituzioni democratiche.
Così, quando lo Stato-apparato realizza materialmente un’attività contraria ai principi fondamentali della Costituzione, come ad esempio fare una guerra “offensiva” o illegittima, quale è quella decisa al di fuori degli Organismi Internazionali, nasce il dovere di resistenza, anche collettiva, quale “extrema ratio” per il ripristino della legalità costituzionale, e che può essere praticata anche nella forma della disobbedienza civile, nonviolenta.
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