ad uso di coloro che compilano il formulario di ricorso presentato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione
INTRODUZIONE
Le indicazioni che seguono sono destinate ad aiutarLa a compilare il Suo formulario di ricorso alla Corte. Vanno pertanto lette per intero con la massima attenzione prima di compilare il formulario.
In seguito, Lei vi si potrà riferire al momento di compilare ciascuna rubrica del formulario. Il ricorso alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione sarà esaminato sulla base del formulario. È pertanto della massima importanza che venga compilato in modo preciso ed esauriente, anche se ciò comporti la ripetizione di dati che già risultano dalla precedente corrispondenza con la Cancelleria.
Come potrà constatare, il formulario si suddivide in otto rubriche che debbono tutte essere riempite in modo che il ricorso contenga tutti i dati richiesti dal Regolamento interno della Corte. Troverà qui di seguito indicazioni specifiche riferentisi a ciascuna rubrica. Alla fine della nota esplicativa troverà anche il testo degli articoli 45 e 47 del Regolamento interno della Corte.
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[HUDOC – European Court of Human Rights – Casi in Pendenza]
COME COMPILARE IL FORMULARIO DI RICORSO
I. LE PARTI – Articolo 47 § 1 (a), (b) e (c)
(1-13)
Se il ricorso è presentato da più ricorrenti, le informazioni richieste vanno date per ciascuno di essi, utilizzando all’uopo un foglio separato.
Ogni ricorrente può nominare una persona per rappresentarlo. Il rappresentante deve essere un consigliere abilitato a esercitare in una qualunque delle Parti contraenti e deve risiedere in una delle stesse, o un’altra persona accettata dalla Corte. Quando il ricorrente è rappresentato, le informazioni utili concernenti il rappresentante debbono essere fornite in questa rubrica. La Cancelleria corrisponderà unicamente con il rappresentante.
II. ESPOSIZIONE DEI FATTI – Articolo 47 § 1 (d)
(14)
I fatti lamentati vanno esposti in modo chiaro e dettagliato, ma conciso, e gli avvenimenti descriti nell’ordine in cui si sono prodotti, con la data esatta. Se le doglianze riguardono cause diverse (ad esempio, più procedure giudiziarie), i fatti relativi ad ognuna vanno esposti separatamente.
III. ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE
(15) DAL RICORRENTE NONCHÈ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI – Articolo 47 § 1 (e)
In questa rubrica è invitato ad esporre con la massima precisione, quali sono le Sue doglianze sotto il profilo della Convenzione ; ad indicare, inoltre, su quale o quali disposizioni della Convenzione esse si fondano ; a spiegare perchè ritiene che i fatti descritti nella rubrica II abbiano determinato una violazione delle citate disposizioni della Convenzione.
Inoltre, avrà constatato che alcuni articoli della Convenzione autorizzano, ad alcune condizioni, un’ingerenza nell’esercizio dei diritti garantiti (si vedano, ad esempio, i paragrafi (a) a (f) dell’articolo 5 § 1 ed il secondo paragrafo degli articoli 8 a 11). Se Lei ha invocato uno di questi articoli, è invitato a spiegare perchè ritiene che l’ingerenza di cui si lamenta non sia autorizzata ai sensi della Convenzione.
IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 35 § 1 DELLA
(16-18) CONVENZIONE – Articolo 47 § 2 (a)
Sotto questa rubrica vanno descritti in modo dettagliato i ricorsi esperiti dinanzi alle autorità nazionali. Le tre parti della rubrica vanno compilate tenendo separate le risposte relative ad ognuna delle doglianze lamentate dinanzi alla Corte. Sotto il N° 18, vanno indicati i ricorsi che avrebbero potuto porre rimedio alle Sue doglianze ma che non sono stati esperiti. Se tali ricorsi esistono, vanno specificati (ad esempio, indicando qual’è l’autorità – giudiziaria od altra – alla quale potevano essere indirizzati) e va anche spiegato perchè tali ricorsi non sono stati esperiti.
V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO DEL RICORSO – Articolo 47 § 1 (g)
(19)
In questa rubrica va indicato quale risultato si attende dalla procedura dinanzi alla Corte.
VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE IN PASSATO O
(20) ATTUALMENTE DELLA CAUSA – Articolo 47 § 2 (b)
Va indicato qui se sono state sottoposte ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamento, le doglianze relative al presente ricorso. In caso affermativo, vanno date al riguardo delle informazioni complete, in particolare il nome dell’organismo internazionale che è stato adito, i particolari riguardanti lo svolgimento delle procedure, le decisioni prese in merito e la loro data. Va allegata una copia delle decisioni e di ogni altro documento pertinente. Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione.
VII. DOCUMENTI ALLEGATI – Articolo 47 § 1 (h) (SOLO FOTOCOPIE, NESSUN ORIGINALE)
(21)
In questo elenco devono menzionarsi le sentenze e altre decisioni di cui alle rubriche IV e VI (che vanno sempre allegate al ricorso se non sono state già prodotte) ed ogni altro documento che si desidera sottoporre alla Commissione come mezzo di prova (verbali d’udienza, dichiarazioni di testimoni, ecc…). Per quanto riguarda le sentenze, vanno prodotti sia il dispositivo che i motivi. Ci si deve limitare, tuttavia, ai documenti pertinenti per l’esame delle doglianze relative al ricorso. Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione.
VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA – Articolo 45 § 3
(22)
Qualora il formulario di ricorso non sia firmato dallo stesso ricorrente, ma dal suo rappresentante, deve essere corredato da una procura in favore di quest’ultimo, firmata dal ricorrente e dal(la) Suo(a) rappresentante (a meno che detta procura non sia già stata presentata alla cancelleria).
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– 3 –
Articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte
(Traduzione del Segretariato)
Articolo 45
(Firme)
1. I ricorsi presentati ai sensi degli articoli 33 o 34 della Convenzione devono essere presentati per iscritto e firmati dal ricorrente o dal suo rappresentante.
2. Se il ricorso è presentato da un’organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, va firmato dalle persone abilitate a rappresentare l’organizzazione o il gruppo. La camera o il comitato interessati decidono su tutte le questioni relative al punto se le persone che hanno firmato un ricorso avevano competenza per farlo.
3. Se un ricorrente è rappresentato, conformemente all’articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono presentare una procura scritta.
Articolo 47
(Contenuto di un ricorso individuale)
1. Ogni ricorso depositato in base all’articolo 34 della Convenzione deve essere presentato sul formulario di ricorso fornito dalla cancelleria, salvo decisione contraria del presidente della sezione interessata. Il formulario indica:
a. il nome, la data di nascita, la nazionalità, il sesso, la professione e l’indirizzo del ricorrente ;
b. eventualmente, il nome, la professione e l’indirizzo del suo rappresentante ;
c. la o le Parti contraenti contro le quali il ricorso è presentato ;
d. una esposizione succinta dei fatti ;
e. una esposizione succinta della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni ;
f. una esposizione succinta relativa al rispetto dal ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all’articolo 35 § 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi) ;
g. l’oggetto del ricorso ; ed è corredato
h. dalle copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare, delle decisioni, giudiziarie o altre, riguardanti l’oggetto del ricorso.
2. Il ricorrente deve inoltre :
a. fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e decisioni citati al paragrafo 1 h. del presente articolo, che consentano di stabilire che sono state soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate all’articolo 35 § 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi) ;
b. indicare se ha sottoposto le sue doglianze ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.
3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un’esposizione delle ragioni che giustificano la deroga alla regola normale della pubblicità della procedura davanti alla Corte. Il presidente della camera può autorizzare l’anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte.
5. In linea di massima il ricorso si considera presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente, che indichi – anche sommariamente – l’oggetto del ricorso. La Corte può tuttavia decidere di scegliere un’altra data ove lo ritenga giustificato.
6. Il ricorrente deve informare la Corte degli eventuali cambiamenti del suo indirizzo e di ogni fatto pertinente all’esame del suo ricorso.
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